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Giurisdizione civile - stati esteri ed enti extraterritoriali – Sez. U, Sentenza n. 13536 del 01/07/2016

Assunzioni di personale da parte di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di prima categoria italiani - Rapporto contrattuale - Con il Ministero degli esteri italiano - Domanda proposta nei confronti del Ministero datore di lavoro - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Clausola contrattuale derogatoria della giurisdizione - Opponibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari di prima categoria italiani, l'art. 152 del d.P.R. n. 18 del 1967, nel testo sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 103 del 2000, applicabile "ratione temporis", autorizza le suddette articolazioni amministrative ad assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio e previa autorizzazione dell'amministrazione centrale, con conseguente insorgenza del rapporto contrattuale con il Ministero degli esteri e non con i suoi organi. Ne deriva che, sulla domanda proposta nei confronti del Ministero degli esteri, la giurisdizione appartiene al giudice italiano ai sensi degli artt. 18, 19 e 60.1 del regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, la cui applicabilità è fatta salva dall'art. 154, commi 1 e 2, del citato d.P.R. n. 18 del 1967, senza che, a mente dell'art. 21 del menzionato regolamento, possa essere riconosciuta efficacia alla clausola di deroga della competenza giurisdizionale pattuita nel contratto, sia perché anteriore al sorgere della controversia, sia perché determinante l'effetto non di consentire ma d'imporre al lavoratore di rivolgersi a un giudice diverso da quello previsto dal regolamento stesso.

Sez. U, Sentenza n. 13536 del 01/07/2016