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Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - in genere – Sez. U, Ordinanza n. 26937 del 02/12/2013

Art. 3, comma 2, della legge n. 218 del 2005 - Ambito applicativo ed interpretazione.

Al fine di determinare l'ambito della giurisdizione italiana alla stregua delle due distinte disposizioni di rinvio contenute nell'art. 3, secondo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218, occorre fare riferimento, per le materie non escluse dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804), nei confronti di soggetto convenuto non domiciliato, né residente, in Italia e non appartenente ad uno Stato contraente, ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II di tale Convenzione, essendo il rinvio ad essi destinato ad operare oltre la sfera dell'efficacia personale della medesima, mentre, per quelle escluse dal suo ambito applicativo, la giurisdizione del giudice italiano sussiste in base ai criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per la competenza per territorio.

Sez. U, Ordinanza n. 26937 del 02/12/2013