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Giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere finanziamento pubblico - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 3166 del 01/02/2019

giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere finanziamento pubblico - provvedimento di attribuzione - revoca - controversia relativa - giurisdizione - criteri di individuazione - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 3166 del 01/02/2019

La controversia promossa per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 3166 del 01/02/2019

finanziamento pubblico

Cod_Proc_Civ_art_041