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Straniero (giurisdizione sullo) - Artt. 18 e 19 del Reg. CEE n. 44 del 2001 - Competenza giurisdizionale - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5187 del 21/02/2019

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Artt. 18 e 19 del Reg. CEE n. 44 del 2001 - Competenza giurisdizionale - Disposizioni speciali in materia di lavoro - Applicabilità - Condizioni - Datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro - Fori alternativi - Fattispecie.

In tema di competenza giurisdizionale, l'art. 19 del Regolamento CEE n. 44 del 2001, quale disposizione speciale in materia di contratto individuale di lavoro - ed applicabile, ai sensi del precedente art. 18, a condizione che non si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede di attività -, disponendo che il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro possa essere convenuto davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o, qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede di attività presso la quale è stato assunto, prevede fori alternativi, come si evince dal tenore letterale della disposizione, per la presenza della particella disgiuntiva "o". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione a controversia promossa dal lavoratore per il conseguimento del risarcimento dei danni patiti a seguito di infortunio sul lavoro avvenuto in Francia, ha ritenuto che esattamente fosse stato adito il giudice italiano, essendo il datore di lavoro domiciliato in Italia e non rilevando quindi il luogo dell'attività prevista dal contratto di lavoro).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5187 del 21/02/2019