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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1869 del 28/01/2020 (Rv. 656704 - 01)

Funzionario onorario - Controversie relative - Giurisdizione - Criteri di individuazione -Fattispecie.

Nelle controversie relative ai funzionari onorari, la giurisdizione deve essere determinata tenendo conto delle situazioni giuridiche, di diritto soggettivo o di interesse legittimo, di volta in volta fatte valere in giudizio, sicché, laddove siano direttamente in contestazione atti amministrativi che hanno la loro origine in libere e discrezionali determinazioni dell'autorità che procede all'investitura, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la posizione dell'interessato è di interesse legittimo, mentre, qualora l'atto emanato dall'autorità che ha attribuito l'incarico onorario non abbia carattere discrezionale, ma vincolato, la situazione fatta valere è qualificabile come diritto soggettivo, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione, da parte del ricorrente, di due provvedimenti di decadenza dall'incarico di Presidente del consiglio di amministrazione di un'Agenzia - adottati, il primo, per ritenuta sussistenza di una causa di incompatibilità e, il secondo, per sopravvenuta scadenza del termine di durata dell'incarico stesso - sul rilievo che le causali dei due atti presupponessero l'esercizio di un potere basato sull'accertamento di specifici fatti od inadempimenti, rispetto ai quali la posizione dell'interessato era qualificabile come un vero e proprio diritto soggettivo alla conservazione dell'incarico).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1869 del 28/01/2020 (Rv. 656704 - 01)

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