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Domanda principale di simulazione contrattuale – Cass. n. 25163/2021

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Curatela fallimentare - Trust - Domanda principale di simulazione contrattuale - Reg. CE n. 1346/2000 - Esclusione - Reg. UE n. 1215/2012 - Applicabilità - Ragioni.

 

In tema di giurisdizione del giudice italiano, nel caso in cui sia stata avanzata da una curatela fallimentare la domanda principale di simulazione assoluta di un contratto istitutivo di trust stipulato dal fallito, non trova applicazione il reg. CE n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, perché solo le azioni che derivano direttamente da queste ultime e che vi si inseriscono strettamente sono riservate ai giudici dello stato membro in cui è stata aperta la procedura, bensì il reg. UE n. 1215/2012 sulla giurisdizione generale in materia civile e commerciale.

Corte di Cassazione, Sez. U -, Ordinanza n. 25163 del 17/09/2021 (Rv. 662249 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_004

 

Corte

Cassazione

25163

2021