Commissario straordinario di procedura concorsuale – Cass. n. 36592/2021

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Commissario straordinario di procedura concorsuale - Liquidazione del compenso ai sensi del d.m. n. 570 del 1992 - Controversia - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Giurisdizione amministrativa - Esclusione - Fondamento.

 

La controversia relativa alla liquidazione del compenso del Commissario straordinario di una procedura concorsuale ai sensi del d.m. n. 570 del 1992 appartiene alla giurisdizione ordinaria, venendo in rilievo un diritto soggettivo pieno, intangibile e non degradabile ad interesse legittimo. In particolare, non sussiste la giurisdizione amministrativa né esclusiva, poiché non prevista dall'art. 133 c.p.a. o da una ulteriore disposizione normativa esplicita, né generale di legittimità, venendo in questione l'esercizio non di un potere amministrativo autoritativo, ma di una discrezionalità limitata, estesa alla sola determinazione del "quantum" e non al profilo dell'"an".

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 36592 del 25/11/2021 (Rv. 663243 - 01)

 

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Cassazione

36592

2021