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Disciplina - sanzioni disciplinari - Sospensione cautelare facoltativa - "Restitutio in integrum" - Natura - Presupposti - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7657 del 19/03/2019

Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - sanzioni disciplinari - Sospensione cautelare facoltativa - "Restitutio in integrum" - Natura - Presupposti - Onere di attivazione per la ripresa del procedimento disciplinare una volta definito quello penale - A carico dell'Amministrazione e non del dipendente - Conseguenze.

Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la sospensione facoltativa del dipendente sottoposto a procedimento penale, in quanto misura cautelare e interinale, diviene priva di titolo qualora all'esito del procedimento penale quello disciplinare non venga attivato. Il diritto del dipendente alla "restitutio in integrum", che ha natura retributiva e non risarcitoria, sorge ogni qualvolta la sanzione non venga inflitta o ne sia irrogata una di natura ed entità tali da non giustificare la sospensione sofferta. L'onere di attivarsi per consentire la tempestiva ripresa del procedimento disciplinare, una volta definito quello penale, grava sull'amministrazione e non sul dipendente pubblico, sicché non rileva, né può far escludere il diritto al pagamento delle retribuzioni non corrisposte durante il periodo di sospensione facoltativa, la circostanza che l'incolpato non abbia tempestivamente comunicato al datore di lavoro la sentenza passata in giudicato di definizione del processo penale pregiudicante.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7657 del 19/03/2019