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Procedura concorsuale - Annullamento della nomina del vincitore - Cass. n. 26838/2020

Impiego pubblico - concorsi in genere - Procedura concorsuale - Annullamento della nomina del vincitore - Conseguenze - Nomina del secondo classificato - Situazione di diritto soggettivo - Scorrimento della graduatoria - Esclusione - Mutamento organizzativo intervenuto "medio tempore" - Incidenza - Condizioni.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ove la nomina del vincitore di un concorso per l'assunzione di personale sia annullata dal giudice amministrativo, non si procede allo scorrimento della graduatoria in senso proprio, atteso che, avendo il bando di concorso la duplice natura di provvedimento amministrativo e di offerta al pubblico negoziale vincolante nei confronti dei partecipanti al concorso, il secondo classificato vanta una posizione individuale di diritto soggettivo alla costituzione del rapporto, indipendentemente dalla nomina; tale diritto è destinato a venir meno in caso di "ius superveniens" che incida sull'assetto organizzativo dell'ente pubblico, ma non per effetto di una modifica organizzativa limitata alle modalità di nomina in una posizione lavorativa comunque esistente in organico e disponibile, che dunque non può essere opposta a chi ha già acquisito il diritto all'assunzione sulla base della graduatoria concorsuale approvata nel rispetto delle precedenti e legittime modalità di immissione in ruolo.

Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 26838 del 25/11/2020 (Rv. 659631 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1336

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