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Successione di contratti a termine – Cass. 6089/2021

Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - Pubblico impiego privatizzato - Successione di contratti a termine - Limite di 36 mesi di cui all'art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368 del 2001 - Applicabilità - Assunzione avvenuta, di volta in volta, all'esito di distinti concorsi pubblici - Irrilevanza. Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato

In tema di pubblico impiego privatizzato, trova applicazione, in caso di successione di contratti a termine, il limite di 36 mesi di durata complessiva di tali contratti di cui all'art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368 del 2001, decorso il quale il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, a nulla rilevando che l'assunzione sia avvenuta, di volta in volta, all'esito di distinti concorsi pubblici.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6089 del 04/03/2021 (Rv. 660963 - 01)