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Personale ATA - Requisiti di partecipazione al concorso – Cass. n. 4057/2021

Impiego pubblico - concorsi in genere - Personale ATA - Requisiti di partecipazione al concorso - Insussistenza delle condizioni ostative previste dalla l. n. 16 del 1992 - Inserimento nel bando - Discrezionalità dell'amministrazione - Sussistenza - Fondamento. Istruzione e scuole - personale non insegnante In genere.

In tema di reclutamento del personale scolastico ATA, l'inserimento nel bando, tra i requisiti generali di partecipazione al concorso stabiliti dall'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957 e dall'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1994, anche di quello della insussistenza delle circostanze ostative previste dalla l. n. 16 del 1992 - comprendenti l'inflizione di una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo - rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, quale espressione della facoltà normativamente prevista per l'ammissione a particolari carriere o a particolari profili professionali di qualifica o categoria, rispondendo una tale scelta, in ragione del danno che le circostanze in questione sono suscettibili di arrecare all'interesse pubblico, alle esigenze proprie di un settore, quale è quello scolastico, che presiede alla funzione educativa e che è connotato da un ordinamento che poggia sull'elevato grado di affidamento richiesto dalla specificità delle mansioni proprie delle categorie del personale dipendente.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4057 del 16/02/2021 (Rv. 660534 - 01)