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Prestazione lavorativa con il sistema dei turni – Cass. n. 19326/2021

Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - Dipendenti degli enti locali - Prestazione lavorativa con il sistema dei turni - Disciplina di cui all'art. 22 del c.c.n.l. del comparto autonomie locali del 14 settembre 2000 - Applicabilità - Fondamento - Disciplina dell'art. 24 del contratto collettivo citato - Applicabilità - Limiti.

 

In materia di pubblico impiego, ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità del servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l'art. 22, comma 5, del c.c.n.l. 14 settembre 2000 del comparto autonomie locali, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione, mentre il disposto dell'art. 24, che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la loro attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 19326 del 07/07/2021 (Rv. 661652 - 01)

 

Corte

Cassazione

19326

2021