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Servizi di guardia medica e pronta disponibilità – Cass. n. 23731/2021

Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - trattamento economico e di quiescenza - Dirigenza medica e veterinaria - Servizi di guardia medica e pronta disponibilità - Obbligatorietà ex art. 14, comma 10, del c.c.n.l. per la dirigenza medica del 2005 - Dipartimento salute mentale - Servizio psichiatrico diagnosi e cura - Inclusione - Fondamento.

 

Ai sensi dell'art. 14, comma 10, del c.c.n.l. per la dirigenza medica del 3 novembre 2005, tutti i dirigenti medici operanti all'interno del dipartimento di salute mentale sono tenuti ad assicurare l'attività di pronta disponibilità, in considerazione dell'unitarietà strutturale della relativa organizzazione, composta da unità operative complesse a base territoriale e da altre semplici a base dipartimentale (quale, nella specie, il servizio psichiatrico di diagnosi e cura), tutte caratterizzate dallo svolgimento di attività di tipo continuativo.

 Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 23731 del 01/09/2021 (Rv. 662152 - 01)

 

Corte

Cassazione

23731

2021