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Mantenimento dell'inquadramento goduto nell'ambito del precedente contratto – Cass. n. 31112/2021

Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - in genere - Dipendenti degli enti locali - Stabilizzazione ex art. 1, comma 558, della l. n. 296 del 2006 - Diritto incondizionato - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Mantenimento dell'inquadramento goduto nell'ambito del precedente contratto a termine - Diritto - Insussistenza - Violazione del principio di non discriminazione "ex" dir. 1999/70/CE - Insussistenza.

 

La previsione dell'art. 1, comma 558, della l. n. 296 del 2006 non attribuisce al lavoratore a tempo determinato un diritto incondizionato alla stabilizzazione presso l'ente di appartenenza, atteso che la determinazione dell'amministrazione a procedervi è condizionata dal rispetto dei limiti finanziari e dall'esistenza dei posti in organico da ricoprire, né dà diritto all'assunzione nella stessa posizione professionale ricoperta nell'ambito dell'ultimo rapporto di lavoro a termine. Né in tale ultimo caso è configurabile la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, di cui alla direttiva 1999/70/CE, potendo una simile violazione dirsi integrata solo nell'ipotesi in cui venisse prospettata in giudizio e dimostrata l'esistenza di un'operazione di preordinato fraudolento frazionamento in più segmenti del rapporto di lavoro, in realtà connotato da un'intrinseca unitarietà, con l'intento dell'ente di pervenire alla stabilizzazione di un lavoratore in qualifica inferiore a quella che altrimenti sarebbe spettata in virtù dell'unico rapporto illecitamente frazionato.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31112 del 02/11/2021 (Rv. 662872 - 01)

 

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Cassazione

31112

2021