Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 137 del 10/01/2012

Impugnazioni principale ed incidentale proposte nei confronti della medesima parte - Proponibilità di distinti ricorsi incidentali avverso le due impugnazioni - Esclusione - Fondamento.

La parte alla quale siano stati notificati da soggetti diversi due ricorsi per cassazione avverso la medesima sentenza (l'uno principale e l'altro incidentale), ove intenda proporre anch'essa ricorso incidentale, è tenuta a farlo con un unico atto per non consumare il proprio potere d'impugnazione; pertanto, una volta che abbia proposto ricorso incidentale avverso il ricorso principale proposto da una parte, non può proporre un successivo ricorso incidentale per resistere al ricorso (da qualificarsi anch'esso incidentale) di altra parte.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 137 del 10/01/2012