Skip to main content

Istruzione e scuole - personale insegnante - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10064 del 17/05/2016

Destinazione a scuole italiane all'estero - Periodo di permanenza - Disciplina applicabile - Rapporti tra legge e c.c.n.l. - Deroga della contrattazione collettiva - Ammissibilità - Fondamento.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, legittima la contrattazione collettiva a derogare a previgenti disposizioni di legge, salve inderogabilità espresse, sicché gli artt. 116 e 117 del c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, fissando la durate dei periodi di permanenza degli insegnanti nelle scuole italiane all'estero e le cause di cessazione, disciplinano compiutamente la materia derogando legittimamente al d.lgs. n. 297 del 1994.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10064 del 17/05/2016