Skip to main content

Istruzione e scuole - personale insegnante - professori universitari - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 19164 del 02/08/2017

Collaboratori esperti linguistici già lettori di madre lingua straniera - Art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010 - Previsione di estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della norma - Ambito applicativo - Delimitazione - Fondamento - Fattispece.

In tema di controversie promosse dai collaboratori esperti linguistici già lettori di madre lingua straniera, l'art. 26, comma 3, ultimo periodo, della l. n. 240 del 2010 - che ha previsto l'estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della norma - si interpreta nel senso che tale disposizione si applica esclusivamente ai processi nei quali rileva la disciplina sostanziale, quanto al trattamento economico ed ai parametri per il riconoscimento dei diritti maturati in virtù dei precedenti rapporti lavorativi, di cui allo stesso art. 26, nel rispetto del diritto di azione ex art. 24, comma 1, Cost. (Nella specie, la S.C. ha escluso di dover dichiarare l'estinzione del giudizio in quanto l'oggetto del contendere era limitato alla definizione del monte ore annuo della prestazione lavorativa, senza attingere la natura del rapporto ovvero la determinazione della retribuzione).

Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 19164 del 02/08/2017