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Possesso - effetti - usucapione - interversione del possesso - opposizione al proprietario – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8213 del 22/04/2016

Comodato - Estinzione - Mancata riconsegna da parte del comodatario - Idoneità - Esclusione - Fondamento.

La mera mancata riconsegna del bene al comodante, nonostante le reiterate richieste di questi, a seguito di estinzione del comodato è inidonea a determinare l'interversione della detenzione in possesso, traducendosi nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, suscettibile, in sé, di integrare un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale all'obbligo restitutorio gravante per legge sul comodatario.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8213 del 22/04/2016