Procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale – Cass. n. 10203/2022

Procedimenti sommari - in genere - costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale - Ordinanza ex art. 19 d. lgs. n. 150 del 2011 - Giudizio di appello - Produzione di nuovi documenti con le memorie conclusive - Inammissibilità - Fondamento.

 

In tema di controversie per il riconoscimento della protezione internazionale, il procedimento d'impugnazione dell'ordinanza adottata ("ratione temporis") ex art. 19 d.lgs. n. 150 del 2011, è regolato dall'art. 702 quater c.p.c. e si presenta in modo del tutto deformalizzato, pur garantendo il pieno rispetto del contraddittorio. Ne consegue che, una volta esaurita la fase di trattazione (con l'udienza di precisazione delle conclusioni, con la discussione orale della causa o in qualsiasi altro modo compatibile con la conclusione di tale fase), non sono ammesse produzioni documentali con le successive memorie, non perché nel giudizio di appello non possano essere allegati fatti nuovi e prodotti nuovi documenti - trattandosi dell'accertamento di un diritto della persona che richiede una valutazione nell'attualità e, sotto questo profilo, non può subire preclusioni - ma perché la produzione documentale, in uno con le memorie finali successive alla discussione, determinerebbe un'insanabile violazione del contraddittorio.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10203 del 30/03/2022 (Rv. 664536 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702

 

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