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Omologa dell'accertamento per omessa contestazione – Cass. n. 2163/2021

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Omologa dell'accertamento per omessa contestazione - Conseguenze - Improponibilità del ricorso ex art. 445-bis, comma 6 - Osservazioni del consulente di parte - Equiparabilità alla contestazione - Esclusione.

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., è improponibile il ricorso, di cui al comma 6 dello stesso articolo, presentato avverso il decreto di omologa dell'accertamento sanitario, che sia stato emesso dal giudice in assenza di contestazioni ai sensi del comma 5, non potendo essere equiparate al dissenso le semplici osservazioni alla relazione tecnica del c.t.u. formulate dal consulente di parte.

Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 2163 del 01/02/2021 (Rv. 660329 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_445_2