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procedimento civile - estinzione del processo - per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18316 del 27/08/2014

Estinzione del giudizio di opposizione all'esecuzione - Riassunzione del processo di esecuzione in stato di sospensione - Decorrenza del termine - Presupposti - Dichiarazione giudiziale - Necessità - Forme. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18316 del 27/08/2014

Quando si verifica una fattispecie estintiva del giudizio di opposizione all'esecuzione per inattività delle parti, non decorre alcun termine per la riassunzione del processo di esecuzione in stato di sospensione, essendo necessario, ai fini della sua decorrenza, che l'estinzione sia dichiarata o con l'ordinanza di cui all'art. 308, primo comma cod. proc. civ., divenuta inoppugnabile per mancanza di reclamo, o con la sentenza passata in giudicato che provveda sul reclamo, ovvero con la sentenza d'appello che confermi la dichiarazione di estinzione o la dichiari in riforma della sentenza di primo grado.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18316 del 27/08/2014