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Procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 11173 del 30/05/2016

Estinzione di processo già interrotto su erronea dichiarazione "in iure" del difensore - Nullità del relativo provvedimento - Fondamento - Tutela dell'affidamento - Esclusione.

Il provvedimento di estinzione del processo, conseguente ad una dichiarazione di interruzione del giudizio erroneamente dichiarata, per difetto di uno dei presupposti di legge, dal difensore della parte, è nullo poiché l'errore, ove sia chiaramente riconoscibile, non può ridondare a danno della parte medesima, né è riscontrabile un principio di ragionevole affidamento, atteso che la controparte ed il giudice, per il principio di effettività, debbono, rispettivamente, eccepire e rilevare l'inefficacia della dichiarazione dell'evento interruttivo.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 11173 del 30/05/2016