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Indicazione del valore della causa nel ricorso – Cass. n. 16282/2021

Procedimento civile - costituzione delle parti (deposito in cancelleria di atti e spese - prelievi) - Processo tributario - Contributo unificato - Indicazione del valore della causa nel ricorso - Necessità - Desumibilità "aliunde" - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Maggiorazione - Fattispecie.

 

Nel processo tributario, l'indicazione del valore della lite deve essere resa dal ricorrente nelle conclusioni del ricorso, ex art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, non potendosi desumere ”aliunde” (come, nella specie, dalla comunicazione di volersi difendere in proprio, desumendosi da ciò il valore della controversia pari o inferiore a euro 2.582,28); essa, infatti, è finalizzata all'esigenza di consentire ai funzionari della Segreteria l'adeguato controllo sulla congruità del pagamento del contributo unificato per fini esclusivamente fiscali, sicché, ove ciò non avvenga, trova applicazione la presunzione legale di cui art. 13, comma 6-quater, lett. f), del medesimo decreto che ascrive la causa allo scaglione di valore più elevato.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16282 del 10/06/2021 (Rv. 661601 - 01)

 

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