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Somma dei contributi dovuti per ciascun atto impositivo – Cass. n. 16283/2021

Procedimento civile - costituzione delle parti (deposito in cancelleria di atti e spese - prelievi) - Processo tributario - Ricorsi cumulativi - Calcolo del contributo unificato - Modalità - Somma dei contributi dovuti per ciascun atto impositivo - Sussistenza - Art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 - Fondamento - Modifica ad opera dell'art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013 - Portata innovativa - Esclusione.

 

In caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 vigente "ratione temporis", assumendo all'uopo rilievo il richiamo da esso operato all'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio ex art. 1 del medesimo d.lgs.; di talché risulta priva di portata innovativa la modifica dell'art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16283 del 10/06/2021 (Rv. 661602 - 01)

 

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