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Decreto di liquidazione del compenso in favore dell'avvocato del beneficiario – Cass. n. 23133/2021

Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Patrocinio statale - ammissione - effetti - liquidazione da parte del giudice - Patrocinio a spese dello Stato - Decreto di liquidazione del compenso in favore dell'avvocato del beneficiario - Opposizione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Principio dell'onere della prova - Attenuazione - Fattispecie.

 

In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può" contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, il quale aveva ritenuto corretto il diniego di liquidazione delle voci inerenti la redazione delle richieste - per conto del cliente sorvegliato speciale - di autorizzazione ad allontanarsi dal Comune solo perché non risultavano allegate le relative richieste, nonostante il giudice potesse procedere autonomamente al reperimento delle istanze contenute nel fascicolo del procedimento di cui aveva senz'altro la disponibilità, così verificando sia l'"an" che il "quantum".)

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 23133 del 19/08/2021 (Rv. 662071 - 01)