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Notifica dell’avviso di accertamento all'imprenditore individuale – Cass. n. 20650/2021

Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio - Impresa individuale - Autonoma soggettività ed imputabilità - Esclusione - Notifica dell’avviso di accertamento all'imprenditore individuale - Presso il domicilio fiscale della persona fisica imprenditore - Ragioni.

 

Nel caso di impresa individuale, poiché il destinatario della pretesa tributaria è la persona fisica dell'imprenditore, non avendo l’impresa alcuna soggettività o autonoma imputabilità diversa da quella del suo titolare, sia sotto l'aspetto sostanziale che processuale, la notificazione dell'avviso di accertamento deve essere fatta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 600 del 1973, nel domicilio fiscale della persona fisica dell'imprenditore.

Corte Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 20650 del 20/07/2021 (Rv. 661933 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0138, Cod_Civ_art_0139

 

Corte

Cassazione

20650

2021