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Comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale dalla cancelleria al difensore – Cass. n. 25426/2021

Procedimento civile - comunicazioni - Comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale da parte della cancelleria al difensore - Impossibilità per "casella inibita alla ricezione" - Imputabilità al destinatario - Sussistenza - Conseguenze - Comunicazione mediante deposito in cancelleria - Legittimità.

 

In caso di comunicazione a mezzo PEC di un provvedimento giurisdizionale dalla cancelleria al difensore, l'impossibilità per il gestore della posta elettronica di completare la consegna per essere la casella inibita alla ricezione, costituisce un evento imputabile al destinatario, difettando una ragione tecnica ascrivibile a terzi tale da scriminare la negligenza del titolare, con conseguente legittimità dell'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria.

Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 25426 del 20/09/2021 (Rv. 662483 - 01)

 

Corte

Cassazione

25426

2021