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Notifica agli eredi impersonalmente – Cass. n. 15995/2022

Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione - Riassunzione dell'atto - Notifica agli eredi impersonalmente - Conseguente possibilità di pronunciare sentenza di condanna nei confronti di persone non individuate - Esclusione - Fondamento.

 

In caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall’istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15995 del 18/05/2022 (Rv. 664689 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_752, Cod_Civ_art_754, Cod_Proc_Civ_art_303

 

Corte

Cassazione

15995

2022