Automatica interruzione del processo dalla suddetta dichiarazione – Cass. n. 16797/2022

Procedimento civile - riassunzione, in genere - Decesso della parte costituita - Dichiarazione in udienza o mediante nota scritta depositata in telematico nella vigenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - Effetti - Automatica interruzione del processo dalla suddetta dichiarazione - Sussistenza - Conseguenze - Termine per la prosecuzione o riassunzione ex art. 305 c.p.c. - Decorrenza - Rilevanza adozione provvedimento - Esclusione.

 

L'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva.

Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022 (Rv. 665047 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_305

 

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16797

2022