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prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti notori – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9001 del 29/04/2005

Nozione - Utilizzazione al fine della decisione - Discrezionalità del giudice di merito - Sussistenza - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa a causa di risarcimento per mancata riconsegna di immobili alla scadenza della locazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9001 del 29/04/2005

Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) ex art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito; pertanto, l'esercizio sia positivo, sia negativo, del potere di fare ricorso al notorio non è sindacabile in sede di legittimità, ed egli non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, essendo, invece, censurabile, - stabilendo se nelle forme del ricorso ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ.od in quelle del ricorso per violazione di legge ai sensi dell'art. 360. n. 3 stesso codice - l'assunzione, a base della decisione, di una inesatta nozione del notorio, che va inteso quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd. notorietà locale) o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura. (Nella specie, in un giudizio di risarcimento danni per mancata riconsegna di immobili alla scadenza della locazione, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto notorio il fatto che, all'epoca, immobili con caratteristiche identiche od analoghe a quelle degli immobili in contestazione fossero raramente chiesti in locazione).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9001 del 29/04/2005