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prova civile - interrogatorio - non formale (libero) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5290 del 28/02/2008

Funzione - Individuazione - Risposte delle parti - Omessa valutazione da parte del giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5290 del 28/02/2008

La mancata valutazione delle risultanze dell'interrogatorio libero (da cui il giudice può semplicemente dedurre motivi sussidiari di convincimento per rafforzare o disattendere le prove già acquisite al processo) costituisce espressione del potere discrezionale del giudice del merito e, conseguentemente, non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo dell'omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5290 del 28/02/2008