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prova civile - contegno processuale e dichiarazioni delle parti – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5945 del 11/03/2013

Procedimento prefallimentare - Comportamento processuale del legale rappresentante della società destinataria dell'istanza di fallimento - Potere del giudice di trarne argomenti di prova ex art. 116 cod. proc. civ. - Configurabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5945 del 11/03/2013

Benchè non gravi sulla società nei cui confronti sia presentata un'istanza di fallimento la dimostrazione che il centro effettivo dei propri interessi coincida con l'ubicazione della sua sede legale, è comunque consentito al giudice, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. - applicabile al procedimento prefallimentare - al fine di vincere la presunzione di corrispondenza tra sede effettiva e sede legale della società stessa, di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in un quadro di risultanze istruttorie già significativamente caratterizzato dalla irreperibilità all'estero della società presso la sede sociale al momento della notifica del ricorso di fallimento, dall'avere il suo legale rappresentante conservato la propria residenza in Italia e dalla individuazione unicamente in Italia di beni ed attività ancora riferibili alla prima, aveva altresì valorizzato la mancanza, da parte del medesimo legale rappresentante, di una qualsiasi indicazione, pure agevole da fornirsi, da cui ricavare un qualche collegamento dell'attività e dell'amministrazione della società con il luogo in cui era stata trasferita la sede legale di quest'ultima anteriormente alla notificazione del predetto ricorso).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5945 del 11/03/2013