Skip to main content

Prova civile - prove raccolte in giudizio penale - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6478 del 25/03/2005

Poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, secondo comma, del codice abrogato, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della pressoché completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, terzo comma, del nuovo codice di procedura penale, da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale; ciò peraltro non preclude al giudice civile di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale con sentenza passata in cosa giudicata e di fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico; tale possibilità non comporta però anche l'obbligo per il giudice civile- in presenza di un giudicato penale-di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale. (Nella specie, è stata confermata la decisione impugnata che, nel dichiarare apocrifo il testamento olografo impugnato di falso, aveva utilizzato soltanto le prove acquisite nel giudizio civile, senza valutare gli elementi raccolti nel processo penale, all'esito del quale il beneficiario delle disposizioni testamentarie era stato assolto dall'imputazione di avere falsificato il testamento)

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6478 del 25/03/2005