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prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.4185 del 02/03/2015

Potere discrezionale del giudice di merito - Decisione della controversia di dalla risoluzione di una questione tecnica - Ammissione della consulenza tecnica - Obbligo di motivazione - Contenuto - Censurabilità - Limiti - Fattispecie.

Il provvedimento che dispone una consulenza tecnica di ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente sostenuto dalla necessità di risolvere questioni implicanti specifiche cognizioni tecniche. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione di disporre consulenza tecnica contabile per l'accertamento di crediti retribuitivi, in relazione ad un rapporto di lavoro contestato nella sua esistenza, con formulazione di un quesito articolato su un doppio conteggio - avuto riguardo al c.c.n.l. applicabile ed ai principi normativi di riferimento - poiché giustificato dalle deduzioni delle parti).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.4185 del 02/03/2015