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Prova civile - testimoniale - capacità a testimoniare - persone aventi interesse nel giudizio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8239 del 24/05/2012

Incapacità a testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ. - Presupposti - Interesse che legittima la partecipazione al giudizio - Caratteri - Incapacità del creditore ammesso allo stato passivo a testimoniare nel giudizio di opposizione promosso da altro creditore - Sussistenza in astratto - Esclusione - Verifica in concreto - Necessità - Fondamento.

L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è solo l'interesse giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione o una legittimazione secondaria a intervenire nel giudizio proposto da altri. Pertanto, attese l'interpretazione restrittiva del divieto di testimoniare, incidente sul diritto di difesa, e la natura dell'opposizione allo stato passivo fallimentare, divenuta giudizio a trattazione singolare con la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, deve escludersi che il creditore ammesso allo stato passivo sia, in quanto tale, incapace di testimoniare nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da altro creditore, occorrendo viceversa apprezzare in concreto se l'eventuale intervento ex art. 99, comma 8, legge fall., come sostituito dal d.lgs. n. 169 citato, si correli a un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale, alla definizione del predetto giudizio.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8239 del 24/05/2012