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Prova civile - giuramento - prestazione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 19264 del 19/07/2018

Giuramento decisorio - Omessa pronuncia della parola "giuro" - Nullità - Esclusione - Fondamento - Limiti - Raggiungimento dello scopo dell'atto - Fattispecie.

In tema di giuramento decisorio, non comportano nullità la mancata verbalizzazione della formula e l'omessa pronuncia della parola "giuro", atteso che detta nullità, ipotizzabile solo nei casi tipizzati dalla legge a norma dell'art. 156 c.p.c., non è prevista dagli artt. 238 e 239 c.p.c., sempre che l'atto presenti tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo per il quale è stato introdotto, a norma dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte d'appello secondo cui, al di là della differente formula usata - «è vero», in luogo di «giuro» - il giuramento era stato correttamente svolto).

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 19264 del 19/07/2018