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provvedimenti del giudice civile - sentenza - ultra ed extra petita – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2630 del 05/02/2014

Interpretazione della domanda - Spettanza al giudice del merito - Vizio di ultrapetizione - Censurabilità in sede di legittimità - Presupposti - Vizio motivazionale della interpretazione della domanda - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2630 del 05/02/2014

L'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata - ed era compresa nel "thema decidendum" - tale statuizione, ancorché in ipotesi erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato l'erroneità di quella medesima motivazione. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi processuali, sicché detto errore può concretizzare solo una carenza nell'interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2630 del 05/02/2014