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provvedimenti del giudice civile - ordinanza - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13252 del 06/06/2006

Ordinanza ingiuntiva ex art. 186 - ter cod. proc. civ. - Contro il contumace - Mancata costituzione del contumace dopo rituale notifica - Conseguenze - Inoppugnabilità dell'ordinanza - Istanza ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. - Necessità - Esclusione - Proposizione dell'istanza - Esiti e modalità di definizione del giudizio - Differenze in relazione all'oggetto dell'ordinanza - Mancata proposizione dell'istanza - Esiti e modalità di definizione del giudizio - Individuazione - Costituzione tardiva del contumace - Esiti e modalità di definizione del giudizio - Omologia con il regime dell'opposizione a decreto ingiuntivo tardivamente proposta e seguita da costituzione od improcedibile per tardiva costituzione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13252 del 06/06/2006

L'ordinanza ingiunzione emessa, ai sensi dell'art. 186-ter cod. proc. civ., nei confronti della parte contumace e regolarmente ad essa notificata, ove il contumace non si costituisca nel termine di venti giorni dalla notifica, diventa inoppugnabile e, quindi, la decisione sulla domanda ovvero sul capo di domanda che ne era oggetto si intende passata in cosa giudicata, senza che all'uopo sia necessaria l'istanza del creditore di attribuzione all'ordinanza della esecutività ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. In presenza dell'istanza del creditore il processo, ove l'ordinanza abbia deciso sull'intera domanda che ne costituisce l'oggetto, dev'essere definito con un'ordinanza che dichiari l'esecutività dell'ordinanza ingiuntiva ai sensi dell'art. 647 e l'idoneità alla definizione del processo, mentre, se l'ordinanza ingiuntiva abbia deciso solo su una delle domande oggetto del giudizio ovvero su un capo o su parte dell'unica domanda, l'ordinanza deve provvedere in tal senso riguardo a detta domanda, capo o parte, e disporre il prosieguo del giudizio per il residuo. Viceversa, in difetto dell'istanza del creditore, il processo dev'essere deciso necessariamente con sentenza, la quale deve dare atto della definizione dell'oggetto deciso dall'ordinanza perché quest'ultima è passata in cosa giudicata a seguito della mancata costituzione del contumace. Ciò, anche nell'ipotesi in cui, a seguito della rituale notificazione dell'ordinanza, il contumace si sia costituito tardivamente, poiché in questo caso valgono le ragioni che impediscono di applicare l'art. 647 all'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo tempestiva, seguita da una costituzione tardiva dell'ingiunto ed a quella di opposizione tardiva seguita dalla costituzione, e che esigono la definizione dell'opposizione con la cognizione ordinaria, ferma restando, tuttavia, la cosa giudicata sul decreto, della quale la sentenza deve prendere atto, dichiarando rispettivamente improcedibile ed inammissibile l'opposizione. Nel caso dell'ordinanza ingiuntiva il processo dev'essere, pertanto, definito, in tutto od in parte, con sentenza che darà atto della definitività dell'ordinanza.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13252 del 06/06/2006