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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralità di argomentazioni - ad abundantiam – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23635 del 22/11/2010

Impugnazione in cassazione dell'argomentazione "ad abundantiam" - Inammissibilità - Fondamento.

E inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", e pertanto non costituente "ratio decidendi" della medesima.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23635 del 22/11/2010