Sentenza – correzione - Condizioni di ammissibilità

Provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - Condizioni di ammissibilità - Limiti - Conseguenze – Fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 572 del 11/01/2019

Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art.287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione nella parte corretta, ritenendo che si fosse fatto ricorso al procedimento di correzione al di fuori dei casi previsti dall'art. 287 c.p.c., in un caso in cui il testo originario del dispositivo dichiarava il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento, condannando l'Inps al pagamento dei relativi ratei, e con il provvedimento di correzione si aggiungeva che il ricorrente era invalido al 100 per cento, con conseguente diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971, senza che nella motivazione vi fosse alcun riferimento alla pensione di inabilità, né ai requisiti economici previsti per il riconoscimento del beneficio).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 572 del 11/01/2019