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Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - notifica - Corte di Cassazion

Notifica diretta ad opera del concessionario - Modalità - Raccomandata con avviso di ricevimento - Sottoscrizione del ricevente sul registro di consegna e sull'avviso di ricevimento - Sufficienza - Indicazione anche delle generalità del consegnatario - Necessità -Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Validità.

Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 946 del 17/01/2020 (Rv. 656665 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

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