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Natura di impugnazione-merito del processo tributario – Cass. n. 29364/2020

Riscossione delle imposte - Processo tributario - Natura di impugnazione-merito - Impugnazione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Invalidità derivata dell'iscrizione per annullamento di cartella di pagamento iscritta a ruolo e conseguente modifica quantitativa del suo presupposto legittimante - Doveri del giudice - Annullamento dell'iscrizione - Esclusione - Riduzione dell'iscrizione e dell'ipoteca – Sussistenza - tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - istruzione del processo - In genere.

In ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, il giudice, adito in una causa di impugnazione di ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, che ne abbia accertato l'invalidità derivata per il motivo, di carattere sostanziale, dell’intervenuto annullamento, in via giudiziale o di autotutela, di una delle cartelle di pagamento iscritte a ruolo e della conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie somme, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" l'iscrizione, ma è tenuto a ricondurre la stessa alla misura corretta, annullandola soltanto nella parte avente titolo nelle somme originariamente iscritte, e a ordinare la riduzione dell'ipoteca ex art. 2872 c.c. dell'importo per il quale era stata iscritta al doppio di quello complessivo del minor credito ancora a ruolo.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 29364 del 23/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2872

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