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Mancato pagamento delle imposte – Cass. n. 8886/2021

Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - responsabilita' ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci - Responsabilità dei liquidatori ex art. 265, d.P.R. n. 645 del 1958 - Formale investitura - Necessità - Esclusione - Svolgimento di attività liquidatorie in senso sostanziale - Sufficienza.

La responsabilità per il mancato pagamento delle imposte prevista dall'art. 265 del d.P.R. n. 645 del 1958, analogamente a quella poi introdotta dall'art 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 (che tuttavia l'ha temporalmente circoscritta agli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione), grava non solo su chi venga nominato liquidatore, ma a carico di tutti coloro che si siano concretamente occupati della realizzazione del patrimonio sociale, rilevando l'attività di liquidazione in senso sostanziale, ossia il compimento di operazioni concretamente liquidatorie, ancorché in assenza tanto dell'apertura di una rituale procedura liquidatoria, quanto di una nomina formale.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8886 del 31/03/2021 (Rv. 661048 - 01)