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Riscossione delle imposte sui redditi – Cass. n. 15705/2021

Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - notifica In genere - Comunita' europea - comunita' economica europea - disposizioni fiscali - Quote latte in eccesso - Prelievo supplementare - Riscossione mediante ruolo - Procedimento disciplinato "ratione temporis" dall'art. 8 quinquies, commi 10 e 10 bis, del d.l. n. 5 del 2009 - Notificazione della cartella di pagamento - Riconoscimento ad Equitalia s.p.a. della qualità di soggetto abilitato - Sussistenza - Fondamento - Modalità di notificazione - Art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità.

 

Nel procedimento di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte in cui siano applicabili, "ratione temporis", i commi 10 e 10 bis dell'art. 8 quinquies del d.l. n. 5 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 33 del 2009, deve riconoscersi ad Equitalia s.p.a. la qualità di soggetto abilitato alla notificazione della cartella di pagamento per conto dell'Agea, atteso che quest'ultima, in base alle predette disposizioni, può avvalersi, a tali fini, non solo del Corpo della Guardia di Finanza ma anche, su base convenzionale, delle società del gruppo Equitalia, assumendo gli effetti giuridici dell'attività compiuta da queste; l'abilitazione per Equitalia, che trova fonte nella convenzione prevista dal citato art. 8 quinquies, comporta la piena applicazione della disposizione di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, riguardante le modalità di notificazione della cartella e, in particolare, la superfluità di un'apposita relata di notificazione ove a quest'ultima si provveda mediante l'invio diretto di lettera raccomandata.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15705 del 04/06/2021 (Rv. 661634 - 01)

 

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