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Riscossione delle imposte con ingiunzione fiscale – Cass. n. 18104/2021

Riscossione delle imposte con ingiunzione fiscale (tributi indiretti ed entrate patrimoniali) - Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 In genere - Riscossione coattiva - Affidamento a concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 446 del 1997 - Iscrizione ipotecaria - Gratuità ai sensi dell'art. 47, d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di attività di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza degli enti territoriali, risulta delineato un sistema dualistico: l'ente territoriale può provvedere avvalendosi degli agenti del servizio nazionale di riscossione, ed in alternativa può attivarsi in proprio, oppure mediante affidamento del servizio a terzi, facendo ricorso agli strumenti della riscossione mediante ruolo o dell'ingiunzione fiscale; in caso di affidamento del servizio a soggetti terzi, diversi dagli agenti della riscossione nazionali, che procedano mediante ingiunzione fiscale, le disposizioni di cui al d.P.R. n. 602 del 1973 troveranno applicazione in generale, ma con esclusione delle norme agevolative, come l'art. 47, il quale prevede la gratuità delle formalità di iscrizione ipotecaria, perché trattasi di norme per loro natura di stretta interpretazione, che risultano perciò insuscettibili di interpretazione analogica.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18104 del 24/06/2021 (Rv. 661784 - 01)

 

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