Skip to main content

Previdenza (assicurazioni sociali) - prescrizione - delle prestazioni - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17822 del 30/08/2011

Sospensione della prescrizione ex art. 111 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Inutile decorso dei centocinquanta giorni per la liquidazione in via amministrativa della prestazione indennitaria - Valore di silenzio rigetto - Effetti - Cessazione della sospensione della prescrizione - Fondamento.

L'articolo 111 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 va interpretato nel senso che il decorso dei centocinquanta giorni per la liquidazione in via amministrativa della prestazione indennitaria prevista dal terzo comma della stessa disposizione, senza che l'Istituto si sia pronunciato, comporta il formarsi del silenzio rigetto, e quindi l'esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.)

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17822 del 30/08/2011