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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - indennità - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24828 del 24/11/2011

Indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Natura previdenziale - Conseguenze - Accordo transattivi in deroga alla legge - Validità - Esclusione.

L'indennità di mobilità ai lavoratori licenziati, di cui all'art. 7, legge n. 223 del 1991, configura una prestazione previdenziale che trova inderogabile regolamentazione nella normativa legale. Ne consegue che è nullo per frode alla legge - in quanto modificativo della disciplina legale che regola i tempi, le modalità e i requisiti oggettivi che presiedono all'erogazione della suddetta indennità - l'accordo transattivo tra il datore di lavoro e il lavoratore, con il quale, a seguito del licenziamento di quest'ultimo, le parti avevano concordato l'impegno del datore di lavoro di attivare la procedura di mobilità con reintegra del lavoratore, ma con sospensione della prestazione lavorativa fino alla data di stipula dell'accordo sindacale sulla messa in mobilità, nel cui ambito doveva essere indicato il nominativo del lavoratore.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24828 del 24/11/2011