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Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6092 del 04/03/2020 (Rv. 657182 - 02)

Rapporti interni tra il concessionario alla riscossione e l'ente creditore - Diritto del concessionario di essere manlevato dalle spese processuali del giudizio di opposizione - Nozione di “spese esecutive” - Spese del giudizio di opposizione - spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - In genere.

In tema di esecuzione cd. esattoriale, quando l'opposizione proposta dal debitore è accolta in relazione a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, la nozione di "spese esecutive" per le quali sussiste il diritto del concessionario del servizio di riscossione ad essere manlevato dall'ente medesimo non va interpretata restrittivamente, dovendosi includere non solo le spese sostenute per l'azione esecutiva in senso stretto, ma anche quelle necessarie per resistere in giudizio alle opposizioni proposte dal debitore o da terzi, comprese quelle relative alla remunerazione dei propri legali.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6092 del 04/03/2020 (Rv. 657182 - 02)