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Previdenza - Prescrizione decennale - Cass. n. 11814/2020

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Prescrizione decennale ex art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112 del 1999 - Fondamento - Eccezione di prescrizione - Natura - Interpretazione costituzionalmente orientata - Necessità. Riscossione delle entrate patrimoniali - opposizione - In genere.

In tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell'Agenzia delle entrate quale nuovo concessionario (AdER), sia la previsione dell'art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112 del 1999 sul termine decennale per la riscossione, atteso che: trattasi di termine fissato in relazione alla disciplina ordinaria del procedimento di riscossione; quella di prescrizione è eccezione in senso stretto sicché non è rilevabile d'ufficio l'effetto estintivo della prescrizione breve; un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 20 cit. impone di riferire detto termine al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non a quello per azionare il credito.

Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 11814 del 18/06/2020 (Rv. 658039 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2938, Cod_Civ_art_2953

CORTE

CASSAZIONE

11814

2020