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Azione giudiziaria per la riliquidazione di prestazione parzialmente riconosciuta - Cass. n 22070/2020

Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - domanda giudiziale - rapporto con il ricorso amministrativo - Azione giudiziaria per la riliquidazione di prestazione parzialmente riconosciuta - Decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dal d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011 - Applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado ex art. 38, comma 4, del predetto d.l. - Presupposti - Giudizio in primo grado non ancora definito con sentenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di decadenza delle azioni giudiziarie volte ad ottenere la riliquidazione di una prestazione pensionistica parzialmente riconosciuta, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011 - anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del predetto d.l., ai sensi della previsione contenuta nel comma 4 del citato art. 38 (poi dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 2014), presuppone che il giudizio di primo grado non sia stato ancora definito con sentenza, restando irrilevante che quest'ultima possa essere ancora impugnata, giacché la "ratio" della previsione in questione è quella di consentire al giudice di primo grado di tener conto delle nuove disposizioni ai fini della pronunzia. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto infondato il motivo - anche a prescindere dall'intervento, sopravvenuto al ricorso, del giudice delle leggi - dedotto dall'istituto previdenziale, incentrato sulla sussistenza della pendenza della lite in primo grado per non essere stata ancora notificata la sentenza alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni e per essere ancora pendente il termine lungo per impugnarla).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 22070 del 13/10/2020 (Rv. 659054 - 01)

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